Lo scorso ottobre l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a esprimersi sull’attività di mining. Con la collaborazione di Daniele Marinelli, proprietario del marchio Ushare e del CEO di DTSocialize holding, vediamo cosa è stato stabilito.

Mining di criptovalute: cos’è e come funziona

Il mining può essere sia un modo per generare criptovalute che un metodo in cui possono essere convalidate delle transazioni effettuate tramite criptovaluta. In pratica, non parliamo soltanto di “estrarre” criptovalute ma anche di verificare la validità delle transazioni in criptovaluta che transitano sulla blockchain. I miners, inoltre, sono in grado di risolvere, grazie al supporto della tecnologia, complessi problemi matematici ed in cambio ricevono criptovalute.

Nello specifico verrà rimborsato con la medesima criptovaluta che ha minato. Si tratta quindi di un’attività remunerativa a patto che i guadagni superano i costi del mining, che sappiamo essere piuttosto elevati. Se pensiamo, ad esempio, al mining di Bitcoin la ricompensa era di 50 Bitcoin per ogni blocco mentre ad oggi siamo a 6,24 ed il numero è destinato a calare anche nel 2024, in quanto scenderà a 3,12.

L’impatto sulle imposte dirette del mining

L’Agenzia delle Entrate, in una nota, ha chiarito ai fini delle imposte dirette che la remunerazione del mining è inclusa nella base imponibile dell’anno fiscale e che i servizi sono resi ai sensi del TUIR. In relazione al valore delle criptovalute detenute al termine di ciascun periodo si deve considerare la differenza tra il valore fiscale iniziale e quella rilevata alla data di chiusura del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda i fini IRAP, invece, i guadagni dei miners concorrono alla formazione del valore della produzione netta, motivo per cui vanno a rappresentare di sé dei ricavi per prestazioni di servizi. È stato anche analizzato, dall’Agenzia delle Entrate il trattamento fiscale che può essere applicato all’attività di mining, ai fini delle imposte dirette ed indirette.

Il mining deve essere trattato al di fuori del campo applicazione IVA

Quello che è stato stabilito, ha concluso l’amministratore delegato di DTSocialize,  è l’impossibilità di individuare l’esistenza di un servizio “personalizzato” svolto da un miner nei confronti di un beneficiario. Questo porta l’attività di mining ad essere trattata al di fuori del campo di applicazione IVA, in virtù del fatto che manca il legame di reciprocità.

Su questo aspetto si è espressa anche l’OCSE, che ha rilevato che quasi la totalità dei Paesi considerano le transazioni relative alle valute virtuali esenti o escluse dal campo di applicazione dell’IVA e, analogamente a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, la mancanza  di un legame di reciproca obbligazione a beneficio di un destinatario specifico implica che la remunerazione del mining deve essere considerata fuori dal campo di applicazione dell’IVA