Con il decreto legislativo del 28 agosto 2000 n.274, si è data competenza penale al Giudice di Pace al fine di snellire la macchina della giustizia, soprattutto nel caso di reati di lieve entità. Alla competenza del Giudice di pace, infatti, sono stati attribuiti i cosiddetti reati “bagatelli”, cioè di minore gravità.
Giudice penale, la competenza
L’art. 4 del D.lgs. 274/2000 fissa in modo dettagliato la competenza per materia del giudice di pace, che ricorre per i seguenti delitti tentati o consumati:
- Percosse (581 c.p.);
- Lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p.);
- Lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e “ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni” (art. 590 c.p.);
- Omissione di soccorso (art. 593 co. 1 e 2 c.p.);
- Ingiuria (art. 594);
- Diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.);
- Minaccia (612 comma 1 c.p.);
- Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626);
- Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- Usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- Invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- Danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.);
- Introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
- Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.);
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.);
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
L’art. 4 inoltre, prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciale.
Per quanto riguarda invece la competenza per territorio, l’art- 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato commesso.
Le questioni preliminari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
Una volta acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria svolge autonomamente le indagini preliminari. Entro 4 mesi, la polizia giudiziaria ne riferisce l’esito al PM mediante una relazione scritta. Se la notizia risulta fondata, nella relazione enuncia il fatto in modo chiaro e preciso, indicando anche gli articoli di legge che si ritengono violati e chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini davanti al giudice di pace.
Il PM, se non richiede l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato davanti al giudice di pace.
Termine notifica citazione a giudizio
In caso di flagranza di reato o quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al PM l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio davanti al giudice di pace. Il pubblico ministero dà corso alla citazione dell’imputato nei 15 giorni successivi, salvo che non richieda l’archiviazione del caso.
Nei casi di reati perseguibili a querela, è prevista la possibilità per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è stato attribuito. Il ricorso deve essere presentato al PM, poi nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, insieme alla prova dell’avvenuta comunicazione.
Quando il ricorso è ammissibile o fondato e non ricorre un’ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, il giudice di pace convoca le parti in udienza entro 20 giorni dal deposito del ricorso. Come stabilito dall’art. 27 D.lgs., il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore 20 giorni prima dell’udienza.
Conciliazione davanti al Giudice di pace
Quando si tratta di reati perseguibili a querela, il giudice di pace promuove un tentativo di conciliazione delle parti in sede di udienza di comparizione. Il giudice, inoltre, per favorire la conciliazione, può rinviare l’udienza per un periodo non superiore ai 2 mesi.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. In mancanza di conciliazione, si dichiara l’apertura del dibattimento, prima della quale l’imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione.
Oblazione al Giudice di pace
Attraverso l’oblazione la persona citata in giudizio paga allo Stato una somma di denaro prestabilita (un’ammenda o ammenda alternativa all’arresto). In questo modo si estingue un particolare reato contravvenzionale. Può essere qualificata come una sorta di “depenalizzazione negoziata”.